Sentenza 71/2023 (ECLI:IT:COST:2023:71)
Massima numero 45471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/02/2023;  Decisione del  23/02/2023
Deposito del 14/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45470  45472


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Perequazioni speciali, ex art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive) - Vincolo di destinazione (in particolare: per assicurare i LEP) - Possibile intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento degli enti territoriali. (Classif. 036014).

Testo

Il quinto comma dell'art. 119 Cost., quando sono in causa i LEP di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., fa sistema con l'art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, abilita l'intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all'inadempienza dell'ente territoriale. È quindi all'interno di fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi del quinto comma dell'art. 119 Cost., che sarebbe possibile trarre le coerenti e necessarie implicazioni in caso di mancato impegno delle risorse statali vincolate a favore dei LEP, giungendo a prevedere, quando necessario, opportune forme di commissariamento degli enti inadempienti. Le previsioni dell'art. 120, secondo comma, Cost., infatti, pongono lo Stato quale garante di ultima istanza della tenuta del sistema costituzionale rispetto a determinati interessi essenziali, quali quelli attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali. (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44990; S. 187/2021 - mass. 44199; S. 168/2021; S. 117/2018 - mass. 41263).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 5

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte