Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Perequazioni speciali, ex art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive) - Vincolo di destinazione (in particolare: per assicurare i LEP) - Possibile intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento degli enti territoriali. (Classif. 036014).
Il quinto comma dell'art. 119 Cost., quando sono in causa i LEP di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., fa sistema con l'art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, abilita l'intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all'inadempienza dell'ente territoriale. È quindi all'interno di fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi del quinto comma dell'art. 119 Cost., che sarebbe possibile trarre le coerenti e necessarie implicazioni in caso di mancato impegno delle risorse statali vincolate a favore dei LEP, giungendo a prevedere, quando necessario, opportune forme di commissariamento degli enti inadempienti. Le previsioni dell'art. 120, secondo comma, Cost., infatti, pongono lo Stato quale garante di ultima istanza della tenuta del sistema costituzionale rispetto a determinati interessi essenziali, quali quelli attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali. (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44990; S. 187/2021 - mass. 44199; S. 168/2021; S. 117/2018 - mass. 41263).