Usi civici - Procedimento di legittimazione di occupazione di terre di uso civico - Mancata previsione di termini per la conclusione del procedimento e di idonee conseguenze «di definizione» nel caso in cui lo stesso si protragga oltre un certo periodo - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici, nonché asserita lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Genericità del 'petitum' e richiesta di pronuncia manipolativa in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e degli artt. 25, 26 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonché degli artt. 8 ed 11 della legge della Regione Basilicata 12 settembre 2000, n. 57, censurati, in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui disciplinano il procedimento amministrativo di legittimazione delle terre di uso civico senza prevedere né termini per la conclusione della procedura, né conseguenze «di definizione» nel caso in cui il procedimento si protragga oltre un certo termine. Infatti, il giudice a quo, nel richiedere una pronuncia manipolativa in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, prospetta un petitum generico perché non individua il termine di durata massima del procedimento che sarebbe costituzionalmente imposto, né specifica quali dovrebbero essere le conseguenze della mancata tempestiva adozione del provvedimento conclusivo della procedura da parte dell'amministrazione e, dunque, non precisa quale intervento della Corte, tra i molti astrattamente concepibili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali evocate.