Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'I.V.A. e all'I.R.A.P. dell'anno 2001 presentate nel 2002 - Indicazione del termine decadenziale di notificazione della cartella risultante non dalla disposizione impugnata bensì dall'art. 36, comma 2, lettera 'a)', del d.lgs. n. 46 del 1999 - Individuazione di disposizione non applicabile nel giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lettera a), numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156 - il quale dispone che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» -, sollevate con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione. Infatti il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'IRAP e all'IVA dell'anno 2001, presentate nell'anno 2002, il cui termine di notificazione non è stabilito dal denunciato art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - applicabile solo dal 10 agosto 2005 per le cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 2004 - ma dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 46 del 1999; sicché il giudice a quo non deve fare applicazione della norma censurata.
- Per un caso analogo, v. le citate ordinanze n. 384 e n. 294/2007.