Ordinanza 178/2008 (ECLI:IT:COST:2008:178)
Massima numero 32504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32503


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'I.V.A. e all'I.R.A.P. dell'anno 2001 presentate nel 2002 - Notificazione della cartella da effettuarsi, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 - Ritenuto irrazionale contrasto con il termine triennale ordinariamente previsto - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 11 del 2008 successiva all'ordinanza di remissione - Mancata prospettazione di profili diversi da quelli già presi in esame - Manifesta infondatezza questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lettera b), numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, sollevata in quanto, nello stabilire, con disciplina transitoria, che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre [...] del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003», violerebbe l'art. 3 Cost., per l'«irrazionale ed ingiustificato contrasto con il termine triennale ordinariamente previsto, anche alla luce della elevata automazione delle procedure di riscossione esistenti e delle esigenze di certezza del diritto». Difatti questione del tutto analoga a quella sollevata dal rimettente è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 11 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, nel senso della non irragionevolezza della disciplina transitoria dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divergente dalla disciplina a regime. Né risultano prospettati profili diversi da quelli già presi in esame con la citata sentenza n. 11/2008 o comunque tali da indurre a modificare il precedente orientamento.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/02/1999  n. 46  art. 36  co. 2

decreto-legge  17/06/2005  n. 106  art. 1  co. 5

legge di conversione  31/07/2005  n. 156  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte