Professioni - Legge della Regione Liguria - Istituzione della figura di massaggiatore sportivo regionale - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di definire i contenuti e la durata del percorso di formazione per l'accesso alla professione - Violazione del principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 26. Premesso che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni deve, infatti, rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale e che tale principio si configura quale limite di origine generale, inviolabile dalla legge regionale, la disposizione regionale impugnata, la quale istituisce una figura di massaggiatore sportivo regionale e regola il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
- In materia di professioni, v. citate sentenze n. 93/2008 e n. 300/2007, sulle competenze nazionali e regionali.