Sentenza 180/2008 (ECLI:IT:COST:2008:180)
Massima numero 32506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 30/05/2008; Pubblicazione in G. U. 04/06/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parchi e riserve naturali - Norme della Regione Piemonte - Piano d'area del Parco fluviale Gesso e Stura, approvato dalla Regione - Attribuzione della valenza di piano paesaggistico - Alterazione dell'ordine di prevalenza che la normativa statale detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di «conservazione ambientale e paesaggistica» nonché dei principi fondamentali in materia di «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» - Illegittimità costituzionale.
Parchi e riserve naturali - Norme della Regione Piemonte - Piano d'area del Parco fluviale Gesso e Stura, approvato dalla Regione - Attribuzione della valenza di piano paesaggistico - Alterazione dell'ordine di prevalenza che la normativa statale detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di «conservazione ambientale e paesaggistica» nonché dei principi fondamentali in materia di «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3, il quale nel sostituire, pur nel solo àmbito del Parco fluviale Gesso e Stura, il piano d'area al piano paesaggistico (giacché il primo è «efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004»), altera l'ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica. Infatti la disposizione censurata viola il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, al tempo stesso, è norma interposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in materia di "conservazione ambientale e paesaggistica" ed esprime un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali e ambientali".
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3, il quale nel sostituire, pur nel solo àmbito del Parco fluviale Gesso e Stura, il piano d'area al piano paesaggistico (giacché il primo è «efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004»), altera l'ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica. Infatti la disposizione censurata viola il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, al tempo stesso, è norma interposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in materia di "conservazione ambientale e paesaggistica" ed esprime un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali e ambientali".
- Sul riparto celle competenze legislative tra Stato e Regioni in ordine al territorio, v. la citata sentenza n. 367/2007.
- Sul riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, v. la citata sentenza n. 182 del 2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
19/02/2007
n. 3
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145
co. 3