Sentenza 181/2008 (ECLI:IT:COST:2008:181)
Massima numero 32507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 30/05/2008; Pubblicazione in G. U. 04/06/2008
Massime associate alla pronuncia:
32508
Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Attivazione, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento - Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro confronti, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio - Mancata previsione - Rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale in assenza di richieste di intervento di creditori ammessi al passivo - Sussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Attivazione, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento - Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro confronti, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio - Mancata previsione - Rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale in assenza di richieste di intervento di creditori ammessi al passivo - Sussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede se non la necessità della partecipazione dei creditori concorsuali al procedimento di liberazione dei debiti, quantomeno la messa a conoscenza degli stessi, con idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, non essendovi state richieste di intervento nella procedura di esdebitazione da parte di creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, ovvero che non siano state sollevate esplicite eccezioni da parte di costoro relativamente alla lesione del loro diritto di difesa derivante dalla assenza di forme di pubblicità che rendessero loro nota la pendenza della procedura. Il rimettente, dubitando della legittimità costituzionale della norma censurata proprio nella parte in cui non prevede che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti in sede fallimentare siano informati della intervenuta pendenza della procedura di esdebitazione, dà per presupposto che tali creditori, in quanto ignari di tale pendenza, non abbiano partecipato alla procedura stessa.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede se non la necessità della partecipazione dei creditori concorsuali al procedimento di liberazione dei debiti, quantomeno la messa a conoscenza degli stessi, con idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, non essendovi state richieste di intervento nella procedura di esdebitazione da parte di creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, ovvero che non siano state sollevate esplicite eccezioni da parte di costoro relativamente alla lesione del loro diritto di difesa derivante dalla assenza di forme di pubblicità che rendessero loro nota la pendenza della procedura. Il rimettente, dubitando della legittimità costituzionale della norma censurata proprio nella parte in cui non prevede che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti in sede fallimentare siano informati della intervenuta pendenza della procedura di esdebitazione, dà per presupposto che tali creditori, in quanto ignari di tale pendenza, non abbiano partecipato alla procedura stessa.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 143
co.
decreto legislativo
09/01/2006
n. 5
art. 128
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte