Sentenza 181/2008 (ECLI:IT:COST:2008:181)
Massima numero 32508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 30/05/2008; Pubblicazione in G. U. 04/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32507


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Attivazione, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento - Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro confronti, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa dei suddetti creditori (non essendo assicurata ad essi, attraverso la conoscenza, ovvero la conoscibilità, della pendenza della procedura, la partecipazione al procedimento) - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo introdotto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio. Premesso che l'effetto della esdebitazione - pregiudizievole, sotto l'aspetto sostanziale, per la posizione soggettiva dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti - è quello di escludere la possibilità per i creditori concorsuali rimasti solo parzialmente soddisfatti di pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito da parte del «debitore già dichiarato fallito», e premesso altresì che la legittimità costituzionale di un procedimento avente natura giurisdizionale si misura, fra l'altro, sull'indefettibile rispetto delle garanzie minime del contraddittorio, la prima e fondamentale delle quali consiste nella necessità che tanto l'attore quanto il contraddittore partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, la disciplina censurata, non prevedendo alcun adempimento volto ad assicurare, attraverso la conoscenza, ovvero la conoscibilità, della pendenza della procedura, detta partecipazione, viola l'art. 24 della Costituzione, non potendo essa trovare giustificazione nelle pur presenti esigenze di celerità e speditezza della procedura, né nella prevista possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento emesso all'esito della procedura, presupponendo comunque la facoltà di impugnazione la conoscenza di un provvedimento soggetto a reclamo.

- Sulla necessità che le parti di un procedimento giurisdizionale vi partecipino o siano messe in condizione di parteciparvi, v., citata, sentenza n. 183/1999 (recte: ordinanza).



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 143  co. 

decreto legislativo  09/01/2006  n. 5  art. 128  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte