Sentenza 182/2008 (ECLI:IT:COST:2008:182)
Massima numero 32509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 30/05/2008; Pubblicazione in G. U. 04/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32510  32511


Titolo
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di un agente di P.S. - Obbligo dell'incolpato di avvalersi esclusivamente di un difensore appartenente all'Amministrazione della P.S. - Denunciata lesione della garanzia difensiva dell'incolpato e del principio di ragionevolezza - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha, infatti, indicato in modo sufficiente le ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata nella fattispecie oggetto del giudizio principale.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  25/10/1981  n. 737  art. 20  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte