Sentenza 182/2008 (ECLI:IT:COST:2008:182)
Massima numero 32509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 30/05/2008; Pubblicazione in G. U. 04/06/2008
Titolo
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di un agente di P.S. - Obbligo dell'incolpato di avvalersi esclusivamente di un difensore appartenente all'Amministrazione della P.S. - Denunciata lesione della garanzia difensiva dell'incolpato e del principio di ragionevolezza - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di un agente di P.S. - Obbligo dell'incolpato di avvalersi esclusivamente di un difensore appartenente all'Amministrazione della P.S. - Denunciata lesione della garanzia difensiva dell'incolpato e del principio di ragionevolezza - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha, infatti, indicato in modo sufficiente le ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata nella fattispecie oggetto del giudizio principale.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha, infatti, indicato in modo sufficiente le ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata nella fattispecie oggetto del giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
25/10/1981
n. 737
art. 20
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte