Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di un agente di P.S. - Obbligo dell'incolpato di avvalersi esclusivamente di un difensore appartenente all'Amministrazione della P.S. - Denunciata lesione della garanzia difensiva dell'incolpato e del principio di ragionevolezza - Limitata applicazione del diritto di difesa nell'ambito dei procedimenti amministrativi, anche disciplinari - Idoneità della previsione della possibilità per l'incolpato di partecipare al procedimento e di difendersi - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima. Premesso che il diritto di difesa non ha una applicazione piena, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, non può essere considerata manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l'accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta (tutela dell'ordine pubblico), la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione, sicché la mancata previsione, nella norma censurata, della possibilità di nominare quale difensore un avvocato, «anche se il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di più elevata garanzia», non viola né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all'inquisito di partecipare al procedimento e di difendere le proprie ragioni.
- Sulla natura amministrativa del procedimento disciplinare e sul diritto di difesa in tale tipo di procedimenti, v., citate, sentenze nn. 32 e 122/1974, 289/1992, 505/1995, 460/2000.
- Sulle garanzie che devono necessariamente offerte nel procedimento amministrativo, v., citate, sentenze nn. 126 e 505/1995, 460/2000, 104/2006.
- Sul procedimento disciplinare relativo ai dipendenti delle forze armate, v., citata, sentenza n. 356/1995.