Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di un agente di P.S. - Obbligo dell'incolpato di avvalersi esclusivamente di un difensore appartenente all'Amministrazione della P.S. - Lamentato ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai magistrati, agli impiegati civili dello Stato e al personale del Corpo di polizia penitenziaria - Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima. Premesso che l'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprime con modalità diverse che caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi, altre volte come giurisdizionali, in rispondenza a scelte del legislatore, non sussiste la denunciata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, in considerazione della riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento nei confronti di questi ultimi, né rispetto alla disciplina del procedimento a carico degli impiegati civili dello Stato, né con quella prevista per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dall'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, attesa la disomogeneità delle categorie poste a confronto, caratterizzate da assetti ordinamentali molto diversi.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di regolamentazione dei procedimenti disciplinari, v., citata, sentenza n. 145/1976.
- Sul procedimento disciplinare a carico di magistrati, v., citate, sentenze nn. 145/1976 e 289/1992.