Sentenza 71/2023 (ECLI:IT:COST:2023:71)
Massima numero 45472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/02/2023; Decisione del
23/02/2023
Deposito del 14/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Incremento del Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Vincoli di destinazione, finalizzati ad aumentare l'offerta di posti nei servizi educativi per l'infanzia (asili nido) e il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica - Assegnazione ai comuni della Regione Siciliana e della Regione autonoma Sardegna di una specifica quota finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, di cui già beneficiano i comuni delle regioni ordinarie - Rideterminazione, in aumento, del FSC a seguito dei vincoli di destinazione introdotti dalle disposizioni impugnate - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni e dei principi autonomista e della perequazione speciale - Richiesta di pronuncia manipolativa - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un tempestivo intervento legislativo. (Classif. 036014).
Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Incremento del Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Vincoli di destinazione, finalizzati ad aumentare l'offerta di posti nei servizi educativi per l'infanzia (asili nido) e il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica - Assegnazione ai comuni della Regione Siciliana e della Regione autonoma Sardegna di una specifica quota finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, di cui già beneficiano i comuni delle regioni ordinarie - Rideterminazione, in aumento, del FSC a seguito dei vincoli di destinazione introdotti dalle disposizioni impugnate - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa dei comuni e dei principi autonomista e della perequazione speciale - Richiesta di pronuncia manipolativa - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un tempestivo intervento legislativo. (Classif. 036014).
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., che rispettivamente intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC) incrementandone la dotazione, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo; nel contempo stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell'attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio; rideterminano, in considerazione delle nuove risorse, l'ammontare complessivo del FSC dal 2022 al 2030, anche assegnando ai comuni siciliani e sardi una specifica quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali di cui già beneficiano i comuni delle regioni a statuto ordinario. Il petitum richiesto ha carattere manipolativo perché volto alla riformulazione delle disposizioni impugnate, in quanto la ricorrente non si lamenta delle disposizioni impugnate per profili relativi al riparto di competenze legislative, quanto alla corretta declinazione dei meccanismi perequativi di cui all'art. 119 Cost.; tuttavia, la rimodulazione auspicata non è l'unica modalità con la quale è possibile rimediare al vulnus prospettato e derivante dalla previsione di un vincolo di destinazione sulle risorse inserite nel FSC, stente le molteplici, possibilità, senza che se ne possa individuare una costituzionalmente obbligata o adeguata. Sebbene, infatti, nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni e storicamente esistente ai sensi dell'art. 119, terzo comma, Cost., non possano innestarsi componenti perequative riconducibili al successivo quinto comma, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all'autonomia finanziaria comunale - anche nel rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni - al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all'imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP, non può che spettare al legislatore. Dato il ventaglio delle soluzioni possibili, la Corte costituzionale non può quindi esercitare una supplenza; il legislatore è però chiamato a intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. (Precedenti: S. 135/2020 - mass. 43502).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., che rispettivamente intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC) incrementandone la dotazione, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo; nel contempo stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell'attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio; rideterminano, in considerazione delle nuove risorse, l'ammontare complessivo del FSC dal 2022 al 2030, anche assegnando ai comuni siciliani e sardi una specifica quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali di cui già beneficiano i comuni delle regioni a statuto ordinario. Il petitum richiesto ha carattere manipolativo perché volto alla riformulazione delle disposizioni impugnate, in quanto la ricorrente non si lamenta delle disposizioni impugnate per profili relativi al riparto di competenze legislative, quanto alla corretta declinazione dei meccanismi perequativi di cui all'art. 119 Cost.; tuttavia, la rimodulazione auspicata non è l'unica modalità con la quale è possibile rimediare al vulnus prospettato e derivante dalla previsione di un vincolo di destinazione sulle risorse inserite nel FSC, stente le molteplici, possibilità, senza che se ne possa individuare una costituzionalmente obbligata o adeguata. Sebbene, infatti, nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni e storicamente esistente ai sensi dell'art. 119, terzo comma, Cost., non possano innestarsi componenti perequative riconducibili al successivo quinto comma, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all'autonomia finanziaria comunale - anche nel rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni - al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all'imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP, non può che spettare al legislatore. Dato il ventaglio delle soluzioni possibili, la Corte costituzionale non può quindi esercitare una supplenza; il legislatore è però chiamato a intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. (Precedenti: S. 135/2020 - mass. 43502).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2021
n. 234
art. 1
co. 172
legge
30/12/2021
n. 234
art. 1
co. 174
legge
30/12/2021
n. 234
art. 1
co. 563
legge
30/12/2021
n. 234
art. 1
co. 564
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 5
Altri parametri e norme interposte