Sentenza 183/2008 (ECLI:IT:COST:2008:183)
Massima numero 32513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 30/05/2008; Pubblicazione in G. U. 04/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32512


Titolo
Impiego pubblico - Trasferimento d'autorità del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia presso una nuova sede di servizio - Diritto al ricongiungimento del coniuge convivente, che sia dipendente di amministrazione pubblica - Previsione senza limite alcuno - Asserita irragionevole compressione delle esigenze funzionali e finanziarie dell'amministrazione di provenienza, con violazione del principio costituzionale del buon andamento - Non irragionevole bilanciamento dei valori costituzionali del buon andamento dell'amministrazione e della convivenza del nucleo familiare - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sollevata con riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione pubblica, ad essere impiegato, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. La finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, previsto dalla disposizione impugnata, è di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze: da un lato, quella del buon andamento (art. 97 Cost.) dell'amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un «trasferimento d'autorità»; dall'altro lato, l'esigenza di tutela dell'unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status. Orbene, il ricongiungimento è diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana. Sicché, tenuto conto del complesso dei valori costituzionali in considerazione, sia degli effetti che la norma produce sul buon andamento dell'amministrazione pubblica in generale, deve ritenersi che la scelta del legislatore, costituendo un bilanciamento non irragionevole delle esigenze e degli interessi che vengono in rilievo, non si ponga in contrasto con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento.

- Sul ricongiungimento, quale istituto diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia e che costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana, v. le citate sentenze n. 113/1998 e n. 28/1995.



Atti oggetto del giudizio

legge  28/07/1999  n. 266  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte