Previdenza ed assistenza - Indennizzi per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero - Mutui contratti da soggetti che abbiano reimpiegato gli indennizzi ricevuti - Concorso statale nella misura fissa dell'8 per cento costante sugli interessi da pagare - Lamentata lesione del principio di ragionevolezza - Mancata considerazione della possibilità di pervenire ad una diversa interpretazione della disposizione censurata - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come interpretato dall'art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, individua nella misura fissa dell'8 per cento costante quindicennale il concorso statale sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e aziende di credito dai soggetti che abbiano reimpiegato in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili tutto o parte degli indennizzi ricevuti per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero. Invero, la questione sollevata risulta carente di motivazione riguardo alla non manifesta infondatezza, in quanto il rimettente non ha considerato la possibilità di pervenire ad una diversa interpretazione della disposizione censurata, la quale implicherebbe il riferimento del contributo statale sugli interessi che il soggetto privato è tenuto a pagare alla banca, indipendentemente dal tasso praticato da quest'ultima.