Ordinanza 186/2008 (ECLI:IT:COST:2008:186)
Massima numero 32517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 30/05/2008; Pubblicazione in G. U. 04/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32516


Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata - Ipotesi di mancata vendita della quota anche dopo il secondo incanto e di assenza di altri beni nel patrimonio del debitore esecutato - Possibilità per il giudice, nel disporre un nuovo incanto a prezzo ribassato di un quinto, di escludere la facoltà della società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione - Omessa previsione - Denunciata irrazionalità nonché lesione della proprietà privata e violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa - Questione implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 cod. civ. e 538 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di s.r.l. anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione. Infatti, il rimettente, di fronte ad una fattispecie che realizza un certo bilanciamento fra le esigenze dei creditori e quelle della società, sollecita, sulla base di una sua personale sensibilità, un diverso criterio di bilanciamento, la cui individuazione è, però, rimessa alla discrezionalità del legislatore.

- Sulla manifesta inammissibilità di questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità legislativa v., citate, ordinanze n. 31/2008 e n. 393/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2471  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 538  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte