Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'Appello di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 18 marzo 2004 (doc. IV-ter, n. 2), con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un senatore e rispetto alle quali pende procedimento penale per diffamazione. Infatti, sotto il profilo soggettivo, la Corte d'appello è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene e, analogamente, il Senato è legittimato ad esser parte del conflitto. Sotto il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione della delibera di insindacabilità impugnata.
- Sulla competenza della Corte d'appello a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene v., citata, sentenza n. 116/2003.
- Sulla competenza del Senato a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta v., citata, sentenza n. 30/2002.