Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali in materia fondiaria - Note dell'Agenzia delle entrate interpretative della normativa regionale in materia - Applicabilità delle agevolazioni qualora ricorrano i requisiti e le condizioni di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1954 - Divergenza tra l'interpretazione manifestata in dette Note e l'interpretazione autentica dell'art. 60 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2002 formulata dall'art. 99 della legge n. 4 del 2003 della stessa Regione - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Asserita surrettizia introduzione di requisiti e condizioni non richiesti dalla normativa regionale - Conseguente ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria della Regione e del principio di leale cooperazione - Interpretazione della disciplina regionale ad opera delle Note impugnate coerente con uno dei suoi possibili significati - Inidoneità lesiva degli atti impugnati - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079, e alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, emessa in data 21 aprile 2005, prot. n. 2005/4.2/30927 (in tema di applicabilità delle agevolazioni qualora ricorrano i requisiti e le condizioni di cui all'art. 2 della legge n. 604/1954), in quanto gli atti impugnati sono inidonei a ledere la competenza legislativa regionale in materia tributaria. Infatti l'interpretazione fatta propria dalla prima delle due note censurate - la quale afferma testualmente che «il regime di favore, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604, si applica esclusivamente agli atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2» - si limita ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei suoi possibili significati. Né la dedotta lesione della competenza regionale può derivare dall'altra successiva nota censurata, in quanto essa si limita a prendere atto dell'incerta interpretazione della normativa regionale di agevolazione e a sospendere, conseguentemente, l'applicazione della prima nota impugnata, rinviando, con una previsione meramente interlocutoria, ogni definitiva determinazione interpretativa ad un futuro intervento della Direzione centrale normativa e contenzioso.