Ordinanza 72/2023 (ECLI:IT:COST:2023:72)
Massima numero 45537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  22/03/2023;  Decisione del  22/03/2023
Deposito del 14/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - In genere - Reati in materia di immigrazione - Contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno, o di documenti necessari al loro ottenimento, e utilizzo dei medesimi documenti contraffatti o alterati - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a sei anni - Riduzione di un terzo della pena per le condotte di mero utilizzo, in analogia a quanto stabilito per i delitti comuni di falso - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Classif. 210001).

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Vicenza per la valutazione, alla luce dello ius superveniens, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a sei anni, sia per le ipotesi di contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o documenti necessari al loro ottenimento, sia per il mero uso di tali documenti, invece di prevedere in quest'ultima ipotesi la riduzione di un terzo della pena, analogamente a quanto disposto dall'art. 489 cod. pen. Il giudice a quo ha argomentato la rilevanza delle questioni osservando che la previsione della reclusione da uno a sei anni gli precluderebbe di accogliere la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, dal momento che l'art. 168-bis cod. pen. consente l'accesso a tale istituto - in particolare - per i delitti puniti con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni. Il sopravvenuto art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022 - applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. medesimo - ha però modificato l'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., inserendo il delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione tra i reati per i quali si procede a citazione diretta, sicché la sospensione del procedimento con messa alla prova richiesta dall'imputato nel giudizio a quo non è più preclusa dalla previsione del massimo edittale di sei anni di reclusione, ma è ora consentita dal generale richiamo compiuto dall'art. 168-bis cod. pen. al citato art. 550. Il rimettente pertanto non deve fare più applicazione, neppure indiretta, della disposizione censurata.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1988  n. 286  art. 5  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte