Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Principio dell’invarianza della soglia di anomalia – Ratio – Garanzia della continuità della gara e della stabilità dei suoi esiti – Coerenza con il principio del risultato, diretta attuazione dell’art. 97 Cost. – Operatività a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione – Espressione del bilanciamento tra l’obiettivo della stabilità della gara e l’eventuale necessità di correggere distorsioni del confronto competitivo tra gli operatori. (Classif. 015004).
La ratio sottesa al principio di invarianza della soglia è garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, precludendo impugnazioni meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocati in graduatoria; tale finalità risulta coerente con il principio del risultato, uno dei principi che reggono l’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, diretta attuazione del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in quanto orienta l’azione delle stazioni appaltanti all’affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. (Precedente: S. 132/2024).
La regola per cui il principio di invarianza della soglia opera solo a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione fa sì che l’obiettivo di conferire stabilità all’esito dell’appalto trovi un contrappeso nella possibilità di correggere, fino a che la gara non si è conclusa, eventuali distorsioni del confronto competitivo tra gli operatori economici – causate da illegittime ammissioni o esclusioni dalla procedura – così tutelando la par condicio tra i partecipanti e il buon andamento dell’azione amministrativa.