Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47279  47281  47282


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Motivi di impugnativa - Limitazione ai soli parametri costituzionali indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Difetto di corrispondenza tra deliberazione e ricorso - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto disposizione del t.u. turismo della Regione Toscana che regolamenta il regime sanzionarlo per le guide alpine). (Classif. 113002).

Testo

L’omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all’impugnazione dell’organo politico comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedente: S. 179/2022 - mass. 45073).

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera di autorizzazione all’impugnazione la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 136, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che regolamenta il regime sanzionatorio per le guide alpine. Nella delibera è presente l’indicazione dell’art. 136, ma, poiché le ragioni dell’impugnazione vengono espresse per relationem, ossia mediante il rinvio a quanto sostenuto per l’inesistente impugnazione dell’art. 123 della stessa legge regionale, il rimando si risolve in un rinvio a vuoto, non risultando indicati, in relazione all’art. 136, né i parametri, né i motivi dell’impugnazione).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte