Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Motivi di impugnativa - Limitazione ai soli parametri costituzionali indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Difetto di corrispondenza tra deliberazione e ricorso - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto disposizione del t.u. turismo della Regione Toscana che regolamenta il regime sanzionarlo per le guide alpine). (Classif. 113002).
L’omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all’impugnazione dell’organo politico comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedente: S. 179/2022 - mass. 45073).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera di autorizzazione all’impugnazione la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 136, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che regolamenta il regime sanzionatorio per le guide alpine. Nella delibera è presente l’indicazione dell’art. 136, ma, poiché le ragioni dell’impugnazione vengono espresse per relationem, ossia mediante il rinvio a quanto sostenuto per l’inesistente impugnazione dell’art. 123 della stessa legge regionale, il rimando si risolve in un rinvio a vuoto, non risultando indicati, in relazione all’art. 136, né i parametri, né i motivi dell’impugnazione).