Sentenza 190/2008 (ECLI:IT:COST:2008:190)
Massima numero 32522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  21/05/2008;  Decisione del  21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32521  32523  32524  32525  32526  32527


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali a società e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica - Sanzioni in caso di inadempimento - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuta irrazionalità della disciplina nonché disparità di trattamento fra enti territoriali - Evocazione di parametri non ridondanti in lesione di competenze provinciali - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Le Regioni e le Province autonome, infatti, possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali o provinciali e, nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione provinciale.

- V., citate, sentenze n. 401/2007, n. 116/2006, n. 383/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 587

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 588

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 589

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 590

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 591

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte