Sentenza 190/2008 (ECLI:IT:COST:2008:190)
Massima numero 32523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
21/05/2008; Decisione del
21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Violazioni di obblighi comunitari comportanti procedure di infrazione - Rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali responsabili - Determinazione dell'entità del credito con provvedimento unilaterale del Presidente del Consiglio in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, del diritto di difesa, del principio della tutela giurisdizionale avverso gli atti dell'amministrazione e del principio di certezza del diritto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Provincia - Omessa motivazione in ordine all'affermata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Inammissibilità delle questioni.
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Violazioni di obblighi comunitari comportanti procedure di infrazione - Rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali responsabili - Determinazione dell'entità del credito con provvedimento unilaterale del Presidente del Consiglio in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, del diritto di difesa, del principio della tutela giurisdizionale avverso gli atti dell'amministrazione e del principio di certezza del diritto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Provincia - Omessa motivazione in ordine all'affermata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione e al principio di certezza del diritto, nonché per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. Alcuni parametri, infatti, sono estranei al riparto di competenze, senza che la loro asserita lesione comporti una violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, mentre la censura relativa alla pretesa lesione dell'autonomia finanziaria provinciale è priva di ogni motivazione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione e al principio di certezza del diritto, nonché per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. Alcuni parametri, infatti, sono estranei al riparto di competenze, senza che la loro asserita lesione comporti una violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, mentre la censura relativa alla pretesa lesione dell'autonomia finanziaria provinciale è priva di ogni motivazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1221
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
statuto regione Trentino Alto Adige
art.
Altri parametri e norme interposte