Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali in società e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi al Dipartimento della funzione pubblica - Sanzioni in caso di inadempimento - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e Trento - Preliminare individuazione dei parametri rilevanti con riferimento a censure inerenti violazioni dell'autonomia finanziaria - Coincidenza tra i limiti posti all'autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria (art. 119 Cost.) e i limiti posti all'autonomia finanziaria delle Province autonome - Conseguente estensione alle Province autonome del vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica condizionati anche dagli obblighi comunitari.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 587, 588, 589 e 590, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato per violazione dell'autonomia finanziaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, devono essere valutate alla stregua delle norme dello statuto (e relative norme di attuazione). Tuttavia, posto che il vincolo del rispetto dei princípi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale, sussiste, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 119 Cost. e limiti posti all'autonomia finanziaria delle Province autonome dallo statuto speciale.
- Sull'applicabilità alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dei vincoli derivanti da principi statali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati all'osservanza degli obblighi comunitari, v., fra le altre, sentenze n. 82/2007, n. 88/2006.