Sentenza 190/2008 (ECLI:IT:COST:2008:190)
Massima numero 32525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  21/05/2008;  Decisione del  21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32521  32522  32523  32524  32526  32527


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali a società e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e Trento - Ritenuta violazione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali» nonché dell'autonomia finanziaria provinciale e degli enti locali - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla materia «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alle norme del Titolo VI del medesimo statuto, come modificati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 587 e 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'obbligo posto dal comma 587 in capo alle amministrazioni pubbliche regionali e locali di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società, la previsione che tali dati siano resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, e che in relazione ad essi il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisca annualmente alle Camere (comma 591), mirano a garantire all'amministrazione centrale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva in vista dell'adozione di misure di finanza pubblica nazionale idonee ad assicurare il rispetto dei parametri fissati nel patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Esse, pertanto, costituiscono legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica che è limite all'autonomia finanziaria delle medesime Province autonome.

- Sulla acquisizione dei dati a fini di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, v., citata, sentenza n. 240/2007.

- Sulla competenza statale di coordinamento della finanza pubblica, v., citata, sentenza n. 82/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 587

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 588

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 589

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 590

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 591

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art.   

legge  30/11/1989  n. 386  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  15/07/1988  n. 305  art.   

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art.   

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art.