Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali a società e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica - Sanzioni in caso di inadempimento, consistenti nel divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali e nella detrazione di fondi erariali - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e Trento - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 588, 589 e 590, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Premesso che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a Regioni ed enti locali, le quali operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti, la previsione, contenuta al comma 588, del divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste ultime dell'obbligo di comunicazione dei dati stabilito dal comma 587, nonché quella, contenuta nel comma 589, della detrazione dai fondi erariali a qualsiasi titolo trasferiti alle medesime Regioni ed enti locali di una somma pari alla spesa sostenuta nell'anno dagli stessi, costituiscono un illegittimo vincolo all'autonomia di spesa nei confronti delle province autonome nonché all'autonomia finanziaria degli enti locali, giacché la non osservanza del suddetto obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della Regione o dell'ente locale, e non può quindi ritenersi - come affermato dal comma 590 - principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le Regioni e le Province autonome.
- Sui principi di ordinamento della finanza pubblica, v., citate, sentenze n. 169/2007 e n. 412/2007.