Sentenza 190/2008 (ECLI:IT:COST:2008:190)
Massima numero 32527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
21/05/2008; Decisione del
21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Violazioni di obblighi comunitari comportanti procedure di infrazione - Rivalsa dello Stato per gli oneri finanziari sui soggetti responsabili con provvedimento unilaterale del Presidente del Consiglio in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Contestata assegnazione del potere di adottare il provvedimento esecutivo all'organo monocratico Presidente del Consiglio anziché all'organo collegiale Governo - Conseguente ritenuta violazione della previsione statutaria della partecipazione della Provincia alle sedute del Consiglio dei ministri - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Violazioni di obblighi comunitari comportanti procedure di infrazione - Rivalsa dello Stato per gli oneri finanziari sui soggetti responsabili con provvedimento unilaterale del Presidente del Consiglio in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Contestata assegnazione del potere di adottare il provvedimento esecutivo all'organo monocratico Presidente del Consiglio anziché all'organo collegiale Governo - Conseguente ritenuta violazione della previsione statutaria della partecipazione della Provincia alle sedute del Consiglio dei ministri - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento all'art. 52 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nella parte in cui assegna la competenza ad adottare il provvedimento esecutivo di cui al comma 1220, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con gli enti territoriali obbligati, all'organo monocratico Presidente del Consiglio dei ministri anziché all'organo collegiale Governo. Poiché l'indicato provvedimento è di esclusiva spettanza del Presidente del Consiglio, dei ministri, non essendo stata raggiunta l'intesa prescritta dal citato comma 1220, è priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1221, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento all'art. 52 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nella parte in cui assegna la competenza ad adottare il provvedimento esecutivo di cui al comma 1220, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con gli enti territoriali obbligati, all'organo monocratico Presidente del Consiglio dei ministri anziché all'organo collegiale Governo. Poiché l'indicato provvedimento è di esclusiva spettanza del Presidente del Consiglio, dei ministri, non essendo stata raggiunta l'intesa prescritta dal citato comma 1220, è priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1221
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 4
Altri parametri e norme interposte