Università - Ricercatori universitari - Immissione nella fascia dei ricercatori confermati - Riconoscimento, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, dell'attività effettivamente prestata nell'Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca - Mancata previsione - Manifesta irragionevolezza rispetto al trattamento riservato ai tecnici laureati che diventino professori - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle altre censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. Posto che il legislatore può prevedere, a favore dei dipendenti pubblici all'atto dell'assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza di un'identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, purché questo sia operato in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento, la differenza tra il trattamento che la disposizione censurata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, pur in presenza di un meccanismo molto simile per il transito al relativo ruolo, è manifestamente irragionevole e viola quindi gli artt. 3 e 97 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure.
- Sulla possibilità di riconoscimento, per i dipendenti pubblici, dei servizi già prestati, v. la citata sentenza n. 305/1995.
- Sulle differenze tra tecnici laureati e ricercatori, v. le citate ordinanze n. 160/2003 e nn. 262 e 94/2002.