Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non muniti di diploma di laurea, già inquadrati nell'area C (direttori amministrativi e coordinatori) o provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale - Inquadramento in qualifiche direttive o in un instituendo nuovo ruolo direttivo speciale - Mancata previsione - Denunciato eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), della legge 30 settembre 2004, n. 252, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevedono, per i dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale, e dell'art. 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale. Il legislatore delegato, nel definire il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha riconosciuto un particolare rilievo al diploma di laurea, inquadrando i dipendenti in qualifiche diverse in base al suo possesso o alla sua mancanza, ma una simile scelta non era certo preclusa dalla legge delega, la quale non imponeva di attribuire lo stesso rilievo ai titoli di studio e agli altri titoli, ma solo di tener conto «principalmente» degli uni e degli altri, cosa che il legislatore delegato ha fatto.