Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non muniti di diploma di laurea, già inquadrati nell'area C (direttori amministrativi e coordinatori) o provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale - Inquadramento in qualifiche direttive o in un istituendo nuovo ruolo direttivo speciale - Mancata previsione - Lamentata incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevedono, per i dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale, e dell'art. 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale. L'esigenza di non demotivare il pubblico dipendente non può essere, infatti, invocata come limite alle scelte del legislatore, ed il principio del buon andamento dell'amministrazione può, al contrario, richiedere interventi legislativi che impongano sacrifici al personale.
- Sull'applicazione del principio di buon andamento ai dipendenti pubblici, v. la citata sentenza n. 335/1992.