Sentenza 192/2008 (ECLI:IT:COST:2008:192)
Massima numero 32531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  21/05/2008;  Decisione del  21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32529  32530


Titolo
Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non muniti di diploma di laurea, già inquadrati nell'area C (direttori amministrativi e coordinatori) o provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale - Inquadramento in qualifiche direttive o in un istituendo nuovo ruolo direttivo speciale - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificato deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto ad altre categorie non contrattualizzate - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevedono, per i dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo - contabile direttore» e di «funzionario amministrativo contabile direttore - vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale, e dell'art. 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'inquadramento dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vicedirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale. Posto che, in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, sussiste un ampio margine di apprezzamento per il legislatore, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli, non emergono, relativamente alla disciplina censurata, profili di arbitrarietà o irragionevolezza, poiché le disposizioni impugnate richiedono requisiti più rigorosi per lo svolgimento di mansioni superiori. Non sussiste, inoltre, ingiustificata disparità tra il trattamento riservato al personale non laureato dalle disposizioni impugnate e da altre discipline relative a categorie di dipendenti pubblici non contrattualizzati, poiché la comparazione viene effettuata dal rimettente con le intere categorie e non con le figure professionali similari; i ruoli direttivi speciali, previsti per quelle categorie, sono stati introdotti da discipline derogatorie, che non possono essere assunte come termini di paragone; i tertia comparationis invocati sono rappresentati da norme che disciplinano personale appartenente a diverse categorie, ovvero da norme relative a qualifiche del personale operativo, mentre le disposizioni impugnate riguardano personale amministrativo-contabile.

- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, v. le citate sentenze n. 234/2007, n. 4/1994 e n. 448/1993.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  13/10/2005  n. 217  art. 152  co. 1

decreto legislativo  13/10/2005  n. 217  art. 152  co. 2

decreto legislativo  13/10/2005  n. 217  art. 152  co. 3

decreto legislativo  13/10/2005  n. 217  art. 162  co. 2

decreto legislativo  13/10/2005  n. 217  art. 162  co. 3

decreto legislativo  13/10/2005  n. 217  art. 165  co. 2

decreto legislativo  13/10/2005  n. 217  art. 165  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte