Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di legalità, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata sulla premessa dell'obbligatoria applicazione della recidiva reiterata e dell'impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti attenuanti - Mancata verifica della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata. Infatti, il rimettente parte dalla premessa che la norma de qua avrebbe indebitamente limitato il potere-dovere del giudice di adeguare la pena al caso concreto, introducendo una sorta di "automatismo sanzionatorio" correlato ad una presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato, e che la novella avrebbe reso obbligatoria la recidiva reiterata, con conseguente impossibilità per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, ed il rimettente non ha preliminarmente vagliato la praticabilità di soluzioni ermeneutiche diverse, tali da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità.
- Sul fatto che l'interpretazione fatta propria del rimettente non sia l'unica possibile v., citate, sentenza n. 192/2007 e ordinanze n. 409/2007 e n. 33/2008.