Reati e pene - Reati uniti dal vincolo della continuazione e commessi da recidivi reiterati - Previsione che l'aumento di pena non possa essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di legalità, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Mancata sperimentazione della praticabilità di un'opzione interpretativa che superi i dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, rispetto ai recidivi reiterati, un aumento minimo di pena per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, posto che secondo il rimettente la novella avrebbe reso obbligatoria la recidiva reiterata e che l'art. 81 citato sarebbe applicabile al caso dell'imputato dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute, e non al caso dell'imputato che sia stato dichiarato recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, deve ritenersi che l'operatività della norma impugnata presupponga che il giudice, nel caso concreto, abbia valutato che la recidiva reiterata fosse idonea ad aggravare la pena per i reati in continuazione, poiché sarebbe illogico che una circostanza, priva di effetti ai fini della determinazione della pena per i singoli reati, possa produrre un aggravamento della sanzione in sede di applicazione di istituti, quale la continuazione, volti all'opposto fine di mitigare la pena rispetto alle regole generali sul cumulo materiale. Il rimettente non ha, perciò, vagliato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base della questione sollevata.