Ordinanza 194/2008 (ECLI:IT:COST:2008:194)
Massima numero 32534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  21/05/2008;  Decisione del  21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32535


Titolo
Reati e pene - Esercizio delle attività di intermediazione finanziaria specificate nei decreti legislativi emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996 (art. 15, comma 1, lettera 'c)'), in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati - Qualificazione della fattispecie come delitto, con limiti edittali di pena superiori a quelli indicati nella legge n. 52 del 1996 - Denunciato eccesso di delega - Errata individuazione della norma di delega - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui configura come delitto la fattispecie di esercizio delle attività di intermediazione finanziaria di cui ai d.lgs. emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996, in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati, e prevede pene superiori ai "limiti edittali" indicati nella legge stessa. Infatti, i rimettenti hanno individuato in modo errato la norma di delega sulla cui base va apprezzata la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di delega, poiché non hanno tenuto conto dei criteri generali stabiliti dalla stessa legge in tema di disciplina delle sanzioni, in particolare di quanto stabilito nell'art. 3, secondo il quale il legislatore delegato poteva introdurre sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei d.lgs., e poteva prevedere anche sanzioni identiche a quelle già eventualmente comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. La norma incriminatrice in discussione è stata emanata proprio sulla base del suddetto criterio generale di delega, sul rilievo che la fattispecie di abusivismo ivi contemplata è omogenea e di pari offensività rispetto al delitto di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e al delitto di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia, ex art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

- Sulla errata individuazione della norma di delega v., citate, sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/05/1997  n. 153  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  06/02/1996  n. 52  art. 15