Ordinanza 194/2008 (ECLI:IT:COST:2008:194)
Massima numero 32535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  21/05/2008;  Decisione del  21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32534


Titolo
Reati e pene - Esercizio delle attività di intermediazione finanziaria specificate nei decreti legislativi emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996 (art. 15, comma 1, lettera 'c)'), in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati - Qualificazione della fattispecie come delitto, con limiti edittali di pena superiori a quelli indicati nella legge n. 52 del 1996 - Profili di illegittimità dedotti dalle parti private, estranei all'ordinanza di rimessione - Insuscettibilità ad essere oggetto di scrutinio di costituzionalità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti del thema decidendum fissato dall'ordinanza di rimessione, ulteriori profili di costituzionalità dedotti dalle parti, quando non siano stati fatti propri dal giudice a quo o siano diretti ad ampliare successivamente il contenuto dell'ordinanza.

- V., citati, ex plurimis, sentenze n. 134/2003 (recte: ordinanza), n. 330 e 49/1999; ordinanze n. 219 e n. 44/2001.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/05/1997  n. 153  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte