Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità penale - Lamentata incidenza sul diritto di difesa del proprietario non trasgressore e lesione della tutela costituzionalmente garantita ai privati contro gli atti della pubblica amministrazione - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 censurato, in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato».
- V., in termini, ordinanze n. 243/2007 e n. 126/2008.