Ordinanza 196/2008 (ECLI:IT:COST:2008:196)
Massima numero 32537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
21/05/2008; Decisione del
21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Successiva modificazione della norma censurata - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio 'a quo' del più favorevole 'jus superveniens' - Motivazione adeguata - Rilevanza delle questioni proposte.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Successiva modificazione della norma censurata - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio 'a quo' del più favorevole 'jus superveniens' - Motivazione adeguata - Rilevanza delle questioni proposte.
Testo
Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, sono rilevanti, atteso che il giudice a quo muove dal corretto (ed adeguatamente motivato) presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione della norma suddetta nel suo testo originario.
Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, sono rilevanti, atteso che il giudice a quo muove dal corretto (ed adeguatamente motivato) presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione della norma suddetta nel suo testo originario.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 213
co. 2
decreto-legge
30/06/2005
n. 115
art. 5
co. 1
legge di conversione
17/08/2005
n. 168
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte