Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Prevista confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza del divieto di trasportare passeggeri e dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative e del «diritto fondamentale di eguaglianza» - Lamentata incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Asserita lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo originario risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva, prima delle modificazioni apportate dall'art. 2 comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, la confisca di ciclomotori e motoveicoli quale sanzione accessoria che colpisce anche le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Questioni analoghe sono infatti già state dichiarate manifestamente infondate.
- Nello stesso senso, v. ordinanze n. 434/2007 e n. 125/2008.