Straniero - Decreto di espulsione - Traduzione - Non disponibilità di un interprete di lingua nota allo straniero - Traduzione in una delle lingue previste dalla legge - Lamentata violazione del diritto di difesa - Questione riferibile a disposizione di natura regolamentare - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, Cost., laddove prevede che, nel caso in cui il destinatario del decreto di espulsione non comprenda la lingua italiana, questo sia accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, per la indisponibilità di interprete di lingua nota allo straniero, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. La norma denunciata, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.