Sentenza 73/2023 (ECLI:IT:COST:2023:73)
Massima numero 45436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  08/02/2023;  Decisione del  08/02/2023
Deposito del 17/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45435  45437  45438


Titolo
Comuni, province e città metropolitane - Funzioni fondamentali - Necessità di corrispondenza tra funzioni e risorse - Possibili riduzioni delle dotazioni, purché non si renda difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle norme della Regione Siciliana che prevedono il trasferimento ai comuni competenti delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze già appartenenti agli ex consorzi per le aree di sviluppo industriale - Consorzi ASI - senza assegnazione ai comuni delle risorse necessarie alla manutenzione e alla gestione delle strade trasferite). (Classif. 050004).

Testo

Non è conforme a Costituzione la mancata previsione legislativa della riassegnazione delle risorse necessarie alle regioni e agli enti locali subentranti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate. L'art. 119 Cost., infatti, impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio, adeguato alle funzioni preesistenti. L'omissione del legislatore statale lede dunque l'autonomia di spesa degli enti in questione, perché la necessità di trovare risorse per le nuove funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, e si pone altresì in contrasto con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile dall'art. 119, quarto comma, Cost. (Precedente: S. 137/2018 - mass. 41370).

L'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, poiché le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione. Tuttavia, simili riduzioni non devono comunque rendere difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite. L'esigenza di fornire un'adeguata provvista finanziaria risulta particolarmente significativa avuto riguardo alla posizione dei comuni di piccole dimensioni, che, a seguito dell'assegnazione di nuove funzioni in mancanza dell'attribuzione di risorse adeguate, rischiano di subire l'attivazione delle procedure di dissesto. (Precedente: S. 155/2020 - mass. 43416).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del primo e quarto comma dell'art. 119 Cost., l'art. 19, comma 2, lett. b, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, nella parte in cui non subordina il trasferimento ai comuni competenti per territorio, da parte del commissario liquidatore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite. La disposizione censurata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana realizza un assetto normativo connotato da una evidente anomalia, poiché mentre sono indicate le risorse di cui gode l'IRSAP per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, non è stata, invece, individuata alcuna forma di finanziamento a beneficio degli enti comunali, nonostante siano state ad essi trasferite le strade con i connessi compiti, in origine spettanti all'IRSAP, di manutenzione delle infrastrutture stradali, realizzando una mancata corrispondenza tra le funzioni attribuite agli enti territoriali e l'assegnazione di risorse adeguate. Fermo restando che gli effetti della presente pronuncia non si estendono ai trasferimenti delle opere viarie posti in essere dai commissari liquidatori dei consorzi ASI attraverso provvedimenti divenuti definitivi, resta l'esigenza che la Regione Siciliana assegni adeguati mezzi finanziari ai comuni cui sono stati già trasferiti i compiti di manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  12/01/2012  n. 8  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte