Ordinanza 199/2008 (ECLI:IT:COST:2008:199)
Massima numero 32542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  21/05/2008;  Decisione del  21/05/2008
Deposito del 06/06/2008; Pubblicazione in G. U. 11/06/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversia sulle sanzioni amministrative inflitte dall'Agenzia delle entrate per le violazioni in materia di lavoro irregolare - Ricorso in appello - Inammissibilità nel caso in cui, non essendo stato il ricorso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante abbia omesso di depositarne copia presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva alla giurisdizione tributaria della cognizione delle controversie sulle sanzioni amministrative di natura non tributaria comunque irrogate da uffici finanziari (art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992) - Necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.

Testo

Restituzione al rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, del secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, periodo introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale, nel disciplinare la proposizione dell'appello innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, prevede che «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuiva, secondo la lettura datane dal diritto vivente, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie sulle sanzioni amministrative di natura non tributaria comunque irrogate da uffici finanziari, sicché, in relazione al giudizio principale, è venuta meno la giurisdizione del rimettente e si rende quindi necessario restituire gli atti al giudice a quo, perché prenda atto di tale mutamento del quadro normativo e delle sue conseguenze in ordine alla rilevanza delle questioni.

- V., citata, sentenza n. 130/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 53  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 7

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte