Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria - Configurazione quale organo munito di poteri non meramente consultivi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale riguardante la disciplina statutaria del «Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regioni e gli enti locali» - Non pertinenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 6, 7 e 8, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), in riferimento all'art. 123, quarto comma, della Costituzione. Il parametro costituzionale evocato, il quale prevede l'istituzione in ogni Regione del «Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali», non è pertinente, in quanto la Consulta statutaria istituita e disciplinata dalla legge della Regione Calabria censurata è organo ben diverso da quello previsto dal citato art. 123 Cost., poiché non svolge funzioni di raccordo e consultazione tra la Regione e gli enti locali, ma esercita funzioni di garanzia e consulenza sull'applicazione e l'interpretazione delle norme statutarie.