Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria - Responsabilità penale, civile e contabile dei componenti - Non perseguibilità per le opinioni espresse e i voti dati nello stretto esercizio delle funzioni - Illegittima estensione della guarentigia derogatoria prevista per i consiglieri regionali - Violazione dell'integrità della funzione giurisdizionale - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). Premesso che l'art. 122, quarto comma, Cost., il quale assicura ai consiglieri regionali l'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni per finalità di tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, è norma derogatoria, rimasta invariata dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ed è quindi di stretta interpretazione, e premesso altresì che ogni sua dilatazione al di là dei limiti precisi voluti dalla Costituzione costituisce una violazione dell'integrità della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la disposizione censurata, la quale prevede che «Nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilità penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni», esorbita dalla sfera di competenze legislative costituzionalmente attribuite alle Regioni, in quanto incide sulla integrità della funzione giurisdizionale, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
- Sulla funzione della garanzia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., v., citata, sentenza n. 69/1985.
- Per la illegittimità della estensione, con legge regionale, della guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, a soggetti diversi dai consiglieri regionali, v., citata, sentenza n. 81/1975.