Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria - Facoltà dei componenti di depositare motivazioni (concorrenti o dissenzienti) diverse da quella posta a base della decisione collegiale - Ricorso del Governo - Asserita connotazione giurisdizionale dell'organo e conseguente illegittimità della sua istituzione con legge regionale - Esclusione - Previsione riferibile ai membri di collegi amministrativi - Inerenza al potere di autorganizzazione delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). La semplice previsione, contenuta nella disposizione censurata, della possibilità di far risultare in modo ufficiale, da parte dei componenti, i motivi del proprio consenso o dissenso rispetto alla deliberazione assunta, non caratterizza in senso giurisdizionale l'organo in questione, giacché in tutti i collegi amministrativi tale facoltà è riconosciuta ai relativi membri, con modalità diverse di manifestazione e di registrazione. Nel caso di specie, trattandosi di organo della Regione, la disciplina delle modalità di esercizio di questa facoltà rientra nel potere di autorganizzazione di cui la stessa Regione dispone ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.