Sentenza 200/2008 (ECLI:IT:COST:2008:200)
Massima numero 32546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32543  32544  32545  32547  32548


Titolo
Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria - Competenza ad adottare non solo pareri, ma anche decisioni sull'interpretazione dello Statuto e delle leggi regionali, vincolanti per gli organi regionali e per gli altri soggetti istituzionali interessati - Ricorso del Governo - Denunciata natura giurisdizionale delle competenze decisorie, lesione della riserva statale in materia di giurisdizione e norme processuali, esorbitanza dalle potestà regionali - Esclusione - Natura amministrativa delle decisioni della Consulta - Vincolatività di esse, in conformità allo Statuto, solo entro l'ambito dell'organizzazione regionale - Conseguente esclusione degli enti locali dal novero dei soggetti istituzionali vincolati - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8, e 8, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). Premesso che l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, in quanto tale, in contrasto con la Costituzione, ben potendosi attribuire a tali organi un potere consultivo, ancorché il contenuto negativo del parere reso determini l'obbligo di riesame dell'atto, e premesso altresì che la competenza ad emanare atti decisori non è riservata agli organi giurisdizionali, rinvenendosi nell'ordinamento molteplici tipi di atti riconducibili alla categoria delle decisioni amministrative, le disposizioni censurate attribuiscono alla Consulta statutaria, conformemente a quanto disposto dallo Statuto regionale, decisioni sull'interpretazione delle disposizioni statutarie e delle leggi regionali riguardanti i rapporti tra la Regione e gli altri enti che operano nell'ambito del suo territorio che hanno sì efficacia vincolante per gli organi regionali e per gli altri soggetti istituzionali interessati, ma che non possono né precludere né, in alcun modo, limitare la competenza degli organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi, eventualmente richiesti, nei modi rituali, di pronunciarsi sui medesimi atti già oggetto di valutazione da parte della Consulta statutaria, fermo restando che il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni o alle decisioni della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta, con la precisazione che tra gli altri «soggetti interessati», tenuti all'osservanza delle decisioni della Consulta, non possono essere inclusi gli enti locali, la cui autonomia è costituzionalmente garantita dall'art. 114, primo e secondo comma, Cost.

- Sull'ammissibilità della istituzione di organi di garanzia dell'ordinamento statutario regionale, v. citata, sentenza n. 12/2006.

- Sulla possibilità di attribuire a detti organi di garanzia poteri consultivi, v., citata, sentenza n. 378/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 7  co. 1

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 7  co. 2

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 7  co. 4

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 7  co. 5

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 7  co. 6

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 7  co. 7

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 7  co. 8

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 8  co. 1

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 8  co. 2

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 8  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 114  co. 1

Costituzione  art. 114  co. 2

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Calabria    n.   art. 57  adottato  co. 5  

statuto regione Calabria    n.   art. 57  adottato  co. 7  

legge  19/10/2004  n. 25  art.