Sentenza 200/2008 (ECLI:IT:COST:2008:200)
Massima numero 32547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32543  32544  32545  32546  32548


Titolo
Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria - Competenza a valutare la legittimità di leggi regionali promulgate o di regolamenti emanati - Invasione delle competenze esclusive assegnate rispettivamente alla Corte costituzionale e ai giudici ordinari e amministrativi - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). Premesso che ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi, e che le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti, la disposizione censurata, la quale attribuisce alla Consulta la valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione, è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  05/01/2007  n. 2  art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte