Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria - Competenza a valutare la legittimità di leggi regionali promulgate o di regolamenti emanati - Invasione delle competenze esclusive assegnate rispettivamente alla Corte costituzionale e ai giudici ordinari e amministrativi - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria). Premesso che ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte costituzionale e dei giudici comuni, ordinari e amministrativi, e che le competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti, la disposizione censurata, la quale attribuisce alla Consulta la valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione, è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.