Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria - Competenza a decidere conflitti tra organi della Regione o tra Regione ed enti locali originati da leggi già promulgate o regolamenti già emanati - Invasione delle competenze esclusive assegnate rispettivamente alla Corte costituzionale e ai giudici ordinari e amministrativi - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), limitatamente alle seguenti parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione o fra Regione ed Enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,». Posto che la Consulta statutaria non può essere investita di valutazioni di legittimità concernenti leggi regionali promulgate o regolamenti emanati, nessun ricorso a tale organo è ammissibile dopo la promulgazione della legge o l'emanazione del regolamento, essendo riservata ogni valutazione di legittimità, nei termini, nei limiti e con le modalità previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, alla Corte costituzionale ed ai giudici ordinari e amministrativi.