Sentenza 201/2008 (ECLI:IT:COST:2008:201)
Massima numero 32549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32550


Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Molise - Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione - Attribuzione di varie funzioni, comprensive della partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta - Ricorso del Governo - Questione avente ad oggetto l'intera legge regionale - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Testo

Premesso che è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti una genericità delle censure tale da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, mentre sono ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, è ammissibile la questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione), in quanto la stessa ha ad oggetto una intera legge, composta di soli tre articoli, il secondo ed il terzo dei quali con funzioni meramente accessorie, essendo relativi alla copertura finanziaria ed alla entrata in vigore di tale disciplina.

- Sui limiti di ammissibilità di censure rivolte avverso intere leggi, v., citate, sentenze n. 238 e n. 22/2006; n. 359/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  23/02/2007  n. 4  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte