Regioni (in genere) - Norme della Regione Molise - Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione - Attribuzione di varie funzioni, comprensive della partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta - Adozione di disciplina concernente materie riservate alla fonte statutaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4. Tale legge, la quale istituisce e disciplina la nuova figura del Sottosegretario alla Presidenza, assegnando allo stesso una serie di eterogenee funzioni, prevedendone la partecipazione alle riunioni della Giunta, seppur senza diritto di voto e individuando le modalità di sostituzione del soggetto nominato nell'ambito della Commissione consiliare di appartenenza, incide sulle aree materiali riservate alla fonte statutaria regionale, quali configurate nel primo comma dell'art. 123 Cost., sia prima che dopo la riforma operata dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e viola quindi l'art. 123 Cost., senza che il ritardo nella adozione dei nuovi statuti possa legittimare l'assunzione, da parte del legislatore regionale "ordinario", di determinazioni normative riservate alla fonte statutaria. Restano assorbite le ulteriori censure.
- Sulla rilevanza politica della denominazione di sottosegretario, v., citate, le sentenze nn. 106 e 306/2002.
- Sul limite della «organizzazione interna della Regione», di cui all'art. 123 Cost., prima della modificazione apportata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, v. sentenza n. 407/1989.
- Sulla c.d. riserva statutaria, v., citate, sentenze n. 304/2002, nn. 196 e 313/2003, nn. 2, 372, 378 e 379/2004, nn. 3, 12 e 119/2006, n. 188/2007.