Sentenza 202/2008 (ECLI:IT:COST:2008:202)
Massima numero 32551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32552  32553


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione soggetta a prelievo contributivo - Asserita irragionevolezza - Questione coinvolgente scelte discrezionali del legislatore - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nel testo originario e in quello attualmente vigente, sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. I rimettenti, invero, non contestano la legittimità costituzionale della disciplina, per i lavoratori dello spettacolo, del cosiddetto "tetto pensionabile" - cioè della determinazione di una misura della retribuzione, inferiore a quella effettiva percepita dal lavoratore, da porre a base del calcolo della pensione -, né la legittimità di una normativa che comporti un divario tra misura della retribuzione su cui vengono versati i contributi e tetto pensionabile, ma, piuttosto, lo squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione, la cui correzione esigerebbe una pronuncia manipolativa incidente sull'uno o sull'altro dei termini del rapporto, oppure su entrambi, mentre resterebbe comunque opinabile la misura dell'intervento, mente la razionalizzazione dei sistemi previdenziali esige valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore.

- Sulla disciplina del c.d. tetto pensionabile, v., citate, sentenze nn. 173/1986, 72/1990, 296/1995.

- Sulla non necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate, v., citata, sentenza n. 390/1995.

- Sulla discrezionalità del legislatore negli interventi di razionalizzazione dei sistemi previdenziali, v., citata, sentenza n. 173/1986.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  31/12/1971  n. 1420  art. 12  co. 7

decreto legislativo  30/04/1997  n. 182  art. 1  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte