Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione soggetta a prelievo contributivo - Asserita irragionevolezza - Questione coinvolgente scelte discrezionali del legislatore - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nel testo originario e in quello attualmente vigente, sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. I rimettenti, invero, non contestano la legittimità costituzionale della disciplina, per i lavoratori dello spettacolo, del cosiddetto "tetto pensionabile" - cioè della determinazione di una misura della retribuzione, inferiore a quella effettiva percepita dal lavoratore, da porre a base del calcolo della pensione -, né la legittimità di una normativa che comporti un divario tra misura della retribuzione su cui vengono versati i contributi e tetto pensionabile, ma, piuttosto, lo squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione, la cui correzione esigerebbe una pronuncia manipolativa incidente sull'uno o sull'altro dei termini del rapporto, oppure su entrambi, mentre resterebbe comunque opinabile la misura dell'intervento, mente la razionalizzazione dei sistemi previdenziali esige valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore.
- Sulla disciplina del c.d. tetto pensionabile, v., citate, sentenze nn. 173/1986, 72/1990, 296/1995.
- Sulla non necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate, v., citata, sentenza n. 390/1995.
- Sulla discrezionalità del legislatore negli interventi di razionalizzazione dei sistemi previdenziali, v., citata, sentenza n. 173/1986.