Comuni, province e città metropolitane - Funzioni fondamentali - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree già attribuite ai consorzi per lo sviluppo industriale (ASI) siano versati esclusivamente all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), competente alla realizzazione delle strade - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di autonomia finanziaria dei comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo statuto regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 050004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3, 97, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost., nonché all'art. 15, secondo comma, dello statuto regionale, dell'art. 16, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, che attribuisce in via esclusiva all'IRSAP i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costruzione relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree già attribuite ai consorzi ASI. Non sussiste l'incompatibilità con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, né risulta irragionevole la scelta del legislatore regionale, poiché i suddetti oneri hanno la funzione di compensare non solo l'attività di manutenzione e gestione, ma anche quella di realizzazione delle strade, tuttora assegnata all'Istituto.