Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione soggetta a prelievo contributivo - Denunciata violazione del principio di adeguatezza del trattamento previdenziale - Intervento rimesso alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nel testo originario e in quello attualmente vigente, sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che disciplina il tetto pensionabile per i lavoratori dello spettacolo. Nell'attuazione del principio costituzionale secondo il quale il trattamento previdenziale deve essere sufficiente ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato deve, infatti, riconoscersi al legislatore un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona, evenienza quest'ultima estranea ai termini della questione prospettata.
- Sulla non necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate v. la citata sentenza n. 390/1995.